La legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha riproposto il tema della regolamentazione degli incentivi per il recupero dell’evasione negli enti locali (nello specifico IMU e TARI), dopo parecchi anni di silenzio successivamente all’abrogazione dell’ICI e l’introduzione dell’IMU.
Il tema appare particolarmente interessante, soprattutto per l’elevata importanza che riveste la capacità di riscossione delle entrate in un contesto di sostenibilità dei bilanci.
L’art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) testualmente dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni (….) possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.”.
Gli enti che decidono di attivare l’istituto degli incentivi per il recupero evasione devono procedere, in prima istanza, all’approvazione di uno specifico regolamento (di competenza della Giunta Comunale).
L’assenza del regolamento impedisce la possibilità di attivazione di questo strumento di incentivazione e comunque ne impedisce un utilizzo con effetti retroattivi rispetto alla sua entrata in vigore. Il regolamento deve indicare le modalità di ripartizione delle risorse tra il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e il trattamento accessorio del personale dipendente. Le risorse complessivamente non possono superare il 5% del maggiore gettito accertato e riscosso nell’anno precedente quello di riferimento e l’utilizzo può avvenire solo nell’anno di riferimento senza che possano essere ipotizzati effetti di trascinamento negli anni successivi per la parte di risorse non utilizzate.
Una seconda condizione è che le risorse devono transitare necessariamente dalla componente variabile del fondo risorse decentrate, dal momento che non possono essere erogati trattamenti accessori se non nella misura in cui le relative risorse confluiscano nel fondo. I fondi interessati sono sia quelli del comparto che quelli del personale dirigente, atteso che l’incentivazione interessa anche i dirigenti, così come anche i titolari di posizione organizzativa.
Spetta alle contrattazioni integrative, del comparto e dei dirigenti, attribuire il trattamento economico accessorio al personale interessato che deve essere quello coinvolto nel raggiungimento di obiettivi del settore Entrate, includendo nelle relative quote gli oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’Amministrazione.
Ulteriore condizione è che il servizio di accertamento tributario (fatta eccezione per la sola riscossione coattiva) non sia affidato in concessione a soggetti esterni; in questi casi è esclusa in radice la possibilità di attivare l’incentivazione.
Le ulteriori condizioni
La possibilità di erogare tali forme di incentivazione è impedita dalla mancata approvazione, nei termini stabiliti dal TUEL, del bilancio di previsione e del rendiconto, relativi all’anno precedente quello di riferimento. A tale proposito, il riferimento ai termini del TUEL aveva fatto ipotizzare, ad alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che l’eventuale differimento dei termini di approvazione previsti da apposita norma legislativa (per il bilancio e per il rendiconto) o con decreto ministeriale (per il bilancio), non avrebbe comunque consentito la possibilità di erogare il trattamento accessorio con esclusione dell’applicazione dell’istituto dell'incentivo (31 dicembre dell’anno precedente per il bilancio e 30 aprile dell’anno successivo per il rendiconto). La giurisprudenza delle Sezioni regionali che si sono pronunciate per prime sull'argomento (Emilia–Romagna, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Piemonte) affermava infatti che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, a cui il suddetto comma 1091, della legge n. 145/2018 fa riferimento, è da ritenersi esclusivamente quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe.
Sul punto è poi intervenuta la sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con deliberazione n. 19/2021, ha posto fine ad una lettura ortodossa delle citate delle sezioni regionali, enunciando il seguente principio di diritto: "La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge". Conseguentemente, i termini da considerare sono anche quelli eventualmente prorogati con legge o decreto ministeriale.
L’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto oltre i termini ordinamentali, eventualmente prorogati, non consente invece la possibilità di erogazione degli incentivi senza che l’approvazione successiva possa determinare una efficacia sanante; l’incentivo non potrà essere erogato anche qualora si siano verificate le altre condizioni legali e contrattuali cui la stessa è condizionata. Né potrà essere invocata l’assenza di responsabilità dei dipendenti interessati per la ritardata approvazione dei documenti contabili.
Il personale coinvolto nella costruzione del regolamento
Il personale coinvolto nell’incentivazione non necessariamente deve essere quello preposto direttamente alla gestione delle entrate, ben potendo essere coinvolti anche dipendenti appartenenti ad altre articolazioni organizzative dell’Ente, purchè anche a questi siano assegnati obiettivi di performance (trasversali) che, però, riguardino la gestione delle entrate oggetto di regolamentazione. A tal proposito, si può ipotizzare il coinvolgimento del settore tecnico, laddove le azioni di individuazione delle aree di evasione richieda uno specifico intervento del personale operante in tale ambito al fine di individuare, per esempio, immobili non censiti, i cosiddetti “immobili fantasma”, ovvero aree da considerare "fiscalmente" edificabili. Lo stesso dicasi per altri servizi amministrativi quali informatica e Polizia Locale, purchè siano sempre coinvolte in azioni afferenti la gestione delle entrate, in relazione alle funzioni istituzionali di competenza.
Il collegamento con la performance
Affinché l’incentivazione possa effettivamente essere erogata è necessario prevedere in sede di pianificazione della performance annuale dell'ente, il raggiungimento di obiettivi che devono essere specificamente assegnati per tale finalità erogativa e devono riguardare la gestione diretta o indiretta delle entrate. Infatti, la quota delle risorse destinate, in base alla previsione regolamentare che ciascuna amministrazione adotterà preventivamente, all’incentivazione del personale può essere effettivamente erogata solo se sono stati previamente assegnati obiettivi legati alla gestione delle entrate.
Inoltre, gli obiettivi non devono limitarsi al maggiore gettito accertato e riscosso nell’anno precedente quello di riferimento, in quanto l’incremento del gettito costituisce una pre-condizione abilitante per l’erogazione degli incentivi e la norma istitutiva lo tiene ben distinto dal raggiungimento degli obiettivi che, quindi, devono caratterizzarsi sempre per un legame specifico con la gestione delle entrate ma con un contenuto più ampio che, per esempio, potrebbe riguardare anche altri tributi non compresi in quelli la cui crescita del gettito determina il valore cui applicare la percentuale del 5% da destinare alle due finalità sopra indicate (potenziamento della gestione delle entrate e incentivazione del personale).
Gli obiettivi possono essere correlati anche all’eventuale coinvolgimento dei comuni nelle attività connesse alla partecipazione all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203; quest’ultima norma incentiva i comuni a partecipare all’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, di competenza dell’Agenzia delle entrate, con il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.
Il concetto di maggior riscosso
Le risorse destinate all’incentivazione devono essere calcolate sulla base del maggiore gettito accertato e riscosso, per l’IMU e la TARI, e ciò implica che i dati da considerare siano quelli risultanti dal rendiconto rispetto alla previsione. L'esatta definizione del maggior riscosso è elemento centrale per la costruzione di un regolamento incentivante che possa superare il vaglio di un possibile controllo della Corte dei Conti o del MEF.
Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella quantificazione delle entrate accertate a bilancio e di quelle effettivamente riscosse entro l'approvazione del rendiconto. E' evidente che in sede di prima applicazione, sicuramente infrannuale, l'Amministrazione potrà garantire l'utilizzo delle risorse eventualmente riscosse nella prima parte dell'anno prevedendo una norma regolamentare ad hoc transitoria.
La contrattazione decentrata
Infine, alla contrattazione integrativa spetterà il compito di individuare eventuali criteri di correlazione tra i compensi incentivanti per il recupero dell’evasione e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti coinvolti in tale forma di incentivazione. Infatti, il CCNL funzioni locali 21.5.2018 prevede, all’art. 7, comma 4,lettera J), tra le materie della contrattazione integrativa proprio la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari diposizione organizzativa, laddove i compensi di cui al citato art. 18 sono proprio quelli che “specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale”. Analogamente l’art. 45, comma 1, lettera e), del CCNL 17.12.2020 prevede tra le materie della contrattazione integrativa dei dirigenti “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”, laddove l’art. 60, comma 2, prevede, in deroga al principio della onnicomprensività, che “In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”.
Si ricorda infine che il beneficio attribuito ai singoli dipendenti non potrà comunque superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale e ciò indipendentemente dalle previsioni regolamentari e alla disciplina contrattuale, in quanto limite inderogabile che deve essere rispettato al momento della liquidazione dell'incentivo.
Conclusioni
La disposizione di legge prevede pertanto:
- un arco temporale di riferimento (approvazione di bilancio e rendiconto) e la mancata esternalizzazione del servizio di accertamento;
- un regolamento approvato sul trattamento economico accessorio del personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI;
- una contrattazione decentrata sulla ripartizione (due sono le voci di riferimento);
- un limite nella erogazione massima dell'incentivo prevista per legge;
- una verifica concreta del raggiungimento dei risultati attesi connessa con la valutazione della performance annuale.