Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, i primi due decreti legislativi di attuazione della legge delega fiscale: si tratta del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
Il decreto legislativo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi attuativo della legge delega, prevede, nella bozza circolata, l’introduzione di norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF rispetto alla nuova articolazione degli scaglioni.
La legge delega di riforma fiscale
La legge 9 agosto 2023, n. 111, ha conferito al Governo la delega per la Riforma fiscale. Il Governo, pertanto, dovrà adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. L’art. 5 della legge delega si occupa dell’imposizione personale sui redditi (IRPEF e sostitutive): sono indicati dapprima i criteri generali per la revisione [lett. a) e b) dell’art. 5] e di seguito i criteri specifici per le diverse categorie di reddito [lett. da b) ad h) dell’art. 5].
Il primo criterio generale - indicato al punto 1 della lett. a) e che costituisce l’obiettivo principale - è quello della graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.
L’attuale sistema di tassazione IRPEF prevede le seguenti aliquote di imposta per scaglioni di reddito:
• a. fino a 15.000 euro, 23 per cento;
• b. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
• c. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
• d. oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Il rispetto del principio di progressività verrebbe assicurato anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.
Il decreto legislativo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche
Nella seduta del 16 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze ha approvato, in esame preliminare due decreti legislativi in attuazione della legge delega fiscale:
- un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
- un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
La riforma dell’IRPEF per il 2024
Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
- conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Il decreto interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.
Con riguardo alle detrazioni, si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.
Le disposizioni contenute nell’art. 1 sono finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché la graduale riduzione dell’IRPEF in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
a) garantire il rispetto del principio di proporzionalità nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni d’imposta, delle aliquote dell’imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
b) conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale e prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Le modifiche interessano lo scaglione di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024 l’aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.
Aggiornamento delle addizionali regionali e comunali
Per effetto delle modifiche apportate alle aliquote IRPEF e alle detrazioni dall’imposta lorda, l’art. 3 della bozza di decreto interviene sulle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, le cui aliquote possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
Particolare attenzione dovrà essere posta sull’attuale disciplina delle addizionali regionali e comunali e sulle ipotesi di adeguamento al nuovo sistema di tassazione IRPEF da apportare entro il 31 dicembre 2023 (termine di approvazione del bilancio di esercizio).
Il comma 4 dello schema di decreto prevede, in caso di mancata adozione da parte del comune, per il quale “nell’anno 2023 risultano vigenti le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate per scaglioni di reddito”, della delibera di adeguamento entro il 31 dicembre 2023 o di mancata trasmissione entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’applicazione dell'addizionale comunale per l’anno 2024 sulla base dei nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con conseguente applicazione della prima, terza e quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, e l’eliminazione della seconda aliquota, con evidenti ripercussioni in termini di minor gettito.
Viene inoltre previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro il quale le Regioni e le Province autonome possono modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili, che scadrebbe ordinariamente il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui l’addizionale regionale si riferisce.