La Direzione della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha predisposto il modello con il quale tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, beneficiari o meno dell'acconto, devono certificare l’importo della effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021, derivante dalle disposizioni dei due primi commi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021, quantificata sulla base delle modalità di rimborso della prima o unica rata IMU per l'anno 2021, stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, nonché il numero di immobili esenti e la base imponibile esente a tale titolo.
L'esenzione IMU
L'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU a favore delle persone fisiche proprietarie di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, ovvero che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Il successivo comma 2 precisa che i soggetti agevolati hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
L'istanza di rimborso e la dichiarazione IMU
In attuazione di tale norma, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il Decreto ministeriale 30 settembre 2021 con cui sono state stabilite le modalità per la richiesta del rimborso della prima rata IMU relativa all'anno 2021. I soggetti aventi diritto al rimborso avrebbero dovuto presentare al comune competente un'istanza in cui, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, avrebbero dovuto essere indicati gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta la convalida di sfratto per morosità, gli estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata IMU del 2021, l' importo di cui era chiesto il rimborso e le coordinate bancarie su cui l'ente avrebbe effettuato il rimborso. L’articolo 3 del decreto ministeriale disponeva che tali soggetti avrebbero inoltre dovuto attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU, che doveva essere presentato a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n.160 del 2019 entro il 30 giugno 2023, a seguito della proroga da ultimo disposta dall’articolo 35, comma 4, del D.L. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022.
I ristori
Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate conseguenti all’agevolazione in esame, con il comma 3 del medesimo articolo 4-ter è stato istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Finanze del 15 ottobre 2021 è stato disposto un primo riparto parziale di tali risorse, per circa 34,5 mln di euro, a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’interno (elenco allegato).
La certificazione
Con Comunicato del 17 novembre 2023 il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha predisposto il modello con il quale tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, beneficiari o meno dell’acconto, devono certificare l’importo della effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021, derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi del richiamato articolo 4-ter, quantificata sulla base delle modalità di rimborso della prima o unica rata IMU 2021 stabilite nel richiamato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, nonché il numero di immobili esenti e la base imponibile esente a tale titolo, precisando che gli enti non destinatari di acconto e che non abbiano subito tale perdita di gettito sono esonerati dal produrre la certificazione.
Per i Comuni cui è stato attribuito l’acconto (indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 15 ottobre 2021), comunque tenuti all’adempimento anche nell’eventualità di perdita di gettito nulla, il modello di certificato reca già l’importo dell'acconto e calcola automaticamente, all’atto dell’inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell’ente.
Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello
I Comuni, per accedere al riparto del fondo di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del D.L. 73/2021, devono compilare il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, e dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 12 del 29 marzo 2024.
In caso di mancata trasmissione della presentazione del certificato è prevista l’esclusione dal ristoro e la restituzione dell’eventuale acconto ricevuto dall'ente.
I dati trasmessi con modalità diverse da quelle previste non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.