Non è impugnabile la presa in carico dell’agente della riscossione per eccepire il vizio di notifica del precedente avviso di accertamento. L'inesistenza della notifica non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4903 del 19 dicembre 2024, depositata il 25 febbraio 2025.