In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sentenza del 03/01/2025, n. 10) che, nel rigettare l’appello della società contribuente, ha aderito alle conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 14 luglio 2017, n. 17516). Nel caso di specie, l’Ufficio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IMU con riduzione d’imposta in revoca parziale dell’originario provvedimento, il quale risultava, pertanto, annullato e sostituto.