In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la compensazione delle spese può essere disposta ex art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992 solo all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice e in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione. Tali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono consistere nel mero riferimento alla natura processuale della pronuncia. Non ricorrono i presupposti per la compensazione, neppure parziale, delle spese quando l'amministrazione comunica lo sgravio solo con la costituzione in giudizio, dopo che questo è già stato instaurato, e quando la pretesa azionata si fondava su un credito prescritto (Corte di Cassazione, Ordinanza del 6 marzo 2025, n. 6068).