Ultimi giorni per regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU: entro il 28 settembre 2023, infatti, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa agli anni 2021 e 2022 (il cui termine è scaduto il 30 giugno 2023), possono sanare l’omissione mediante il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale. Decorso tale termine, non sarà più possibile evitare la sanzione intera prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione (dal 100 al 200%) anche in caso di invio della stessa, in quanto le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dal termine sono considerate omesse.
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa alle annualità di imposta 2021 e 2022, possono regolarizzare la propria posizione entro il 28 settembre prossimo per non incorrere nella violazione di omessa presentazione con conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena.
Infatti, le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni, rispetto al termine ultimo di presentazione, sono considerate valide, purchè il contribuente ricorra all'istituto del ravvedimento operoso. Viceversa, l’invio oltre il termine di legge, e comunque oltre i 90 giorni successivi, fa scattare l’applicazione delle sanzioni amministrative in misura piena senza ulteriori riduzioni.
In virtù della proroga al 30 giugno 2023 del termine della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta, disposta dall'art. 3, c. 1 del D.L. n. 198/2022 - con cui è stato modificato l’art. 35, c. 4, del D.L. n. 73 del 2022 che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021 -, quest’anno la dichiarazione IMU riguardava, sia le variazioni intervenute nel 2022, sia quelle intervenute nel 2021.
I termini di presentazione della dichiarazione IMU sono fissati dall’art. 1, c. 769 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al 30 giugno.
L’articolo 1, comma 769 della citata legge di bilancio 2020 dispone in particolare che i soggetti passivi - ad eccezione degli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) - devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il comma 770 prevede inoltre che gli enti non commerciali (più in dettaglio, gli enti di cui al comma 759, lettera g) della medesima legge di bilancio 2020 ossia: enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, giusto rinvio all’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR), siano tenuti a presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Quindi le disposizioni di cui al richiamato art. 35, c. 4, del D.L. n. 73/2022 costituiscono una deroga agli ordinari termini di presentazione della dichiarazione IMU.
Quando vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione
È previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Volendo esemplificare, la dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
1) immobili che godono di riduzioni di imposta, quali, ad esempio:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
- fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce), pur nell'incertezza della norma che non prevede più dal 2022 la decadenza dal beneficio in caso di omissione della presentazione della dichiarazione;
- terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
2) nelle fattispecie in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, come, ad esempio, in caso di:
- immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria;
- immobile che è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto, che ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
- terreno agricolo che si considera area fabbricabile in virtù degli strumenti urbanistici generali;
- immobile che è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio posseduto;
- modificazione nel corso dell'anno della condizione alla base dell’esenzione IMU goduta;
- fabbricato appartenente al gruppo catastale D, posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
Dichiarazione IMU 2023: come presentarla
La dichiarazione di quest’anno deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello approvato con D.M. 29 luglio 2022, al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso.
Per la presentazione della dichiarazione sono previste varie modalità:
- consegna diretta al Comune che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _”, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno di consegna all’Ufficio postale;
- spedizione dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
- invio con posta elettronica certificata;
- invio per via telematica, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.
La regolarizzazione dell'omissione: il ravvedimento
Se il contribuente non ha rispettato il termine dichiarativo del 30 giugno 2023 può sanare la propria posizione entro 90 giorni dal termine ordinario (entro il 28 settembre 2023), mediante il ravvedimento operoso di cui all'art. 16, D.Lgs. 473/97.
Pertanto, entro tale data, adempiendo all’obbligo di legge, non si incorre nella violazione di omessa presentazione della dichiarazione per cui è prevista la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta con un minimo di 51 euro. Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, i contribuenti devono:
- presentare la dichiarazione IMU non trasmessa nel termine di legge;
- versare e (allegare) alla dichiarazione copia del pagamento della sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione con riduzione a 1/10 del minimo.
Applicando il ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, a 1/10 del minimo, purchè la stessa sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dal termine ordinario.
Pertanto, la sanzione ridotta è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’eventuale omesso versamento, con un minimo di 5,10 euro.
Nel caso di omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all'IMU relativa al 2022 il contribuente può, entro il 28 settembre 2023, effettuare il versamento dell'imposta omessa con la sanzione ridotta pari al 10% (1/10 del 100%) e i relativi interessi legali da calcolare sull'imposta.
Si ricorda che, sempre entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, è possibile presentare eventuale dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% della maggiore imposta dovuta dalla rettifica, oltre interessi calcolati al tasso legale (che ricordiamo in misura annua del 5% dall'1.1.2023).
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento dell'omissione della presentazione della dichiarazione è il 3924, da indicare nella “Sezione IMU ed altri tributi locali”.