In tema di notifica di atto tributario a società estinta e cancellata dal Registro delle imprese, si segnala la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28025 del 4 ottobre 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Campania aveva dichiarato “inesistente, in quanto notificata a soggetto estinto”, la cartella per ICI notificata presso la residenza del liquidatore della società, seppur oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e in presenza - alla data della notifica – del bilancio di liquidazione già approvato.
La pronuncia citata in epigrafe è l’occasione per ricordare la disciplina successiva all’introduzione del comma 4 dell’art. 28 del D.lgs. 175 del 2014 che recita: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
L’art. 2495 del codice civile stabilisce: "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2942 (rubricato “Bilancio finale di liquidazione”), il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Pertanto, in base al quadro normativo illustrato, gli effetti dell’estinzione della società collegati alla cancellazione dal registro delle imprese sono differiti per un quinquennio dalla data della richiesta di cancellazione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi.
La "sopravvivenza fiscale" della società cancellata implica tra l'altro “che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi e ad opporsi ad essi” (Cass. 16 dicembre 2022, n. 36892) mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività altrimenti inesistenti, e garantendo, per il quinquennio, l'efficacia dell'attività sostanziale (e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi (fra cui i Comuni per i tributi propri).
Dello stesso tenore la Sentenza della Corte di Cassazione n. 38130 del 30 dicembre 2022 con cui è stato affermato il principio di diritto per cui “L'art.28 comma 4 del d.lgs. n.175/2014 realizza dunque una fictio iuris e in questo è norma sostanziale, dal momento che considera la società estinta come ancora esistente al solo scopo di evitare la disgregazione del patrimonio a garanzia del fisco - secondo una logica non dissimile da quella perseguita dall'art.10 comma 1 Legge Fallimentare a garanzia dei creditori concorsuali -, per precisa scelta del legislatore. Questi ha in tal modo voluto evitare che la cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione della società determinasse effetti pregiudizievoli per l'Erario senza che il favorire l'adempimento dell'obbligazione tributaria verso le società cancellate determinasse alcuna ingiustificata disparità di trattamento (cfr. Corte cost. n. 142/2020, punto 4)”.
La giurisprudenza a più riprese ha chiarito che “la stabilizzazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria" perseguita dalla norma attraverso la 'fictio iuris' suddetta non mette in dubbio il fatto che la società sia estinta, ma piuttosto estende il perimetro dell'opponibilità degli atti tributari ("[a]i soli fini della validità e dell'efficacia"), fermo restando che i soci, secondo l'orami consolidato insegnamento della Sezione, rispondono all'Amministrazione finanziaria dei debiti sociali anche qualora non abbiano riscosso alcunché all'esito del bilancio finale di liquidazione, per effetto di un fenomeno successorio. Da ciò discende la loro legittimazione passiva ad causa indipendentemente dall'avvenuta riscossione delle quote o di parte di esse (Cass., 2 novembre 2021, n.31904; Cass., 4 ottobre 2021, n. 26910; Cass., 19 aprile 2018, n. 9672) in conseguenza del bilancio finale di liquidazione.