La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27896 del 3 ottobre scorso, nel solco della granitica giurisprudenza formatasi in materia, ha ribadito che un terreno qualificato "edificabile" dal piano regolatore generale adottato dall'ente non perde tale connotazione sebbene sia soggetto a determinati vincoli (nel caso di specie di natura idrogeologica), atti ad impedire un immediato intervento edificatorio. Ciò influirà soltanto sulla concreta valutazione del valore venale dell'area, riducendo, quindi, la base imponibile.
La sentenza ribadisce il principio di diritto per cui l'edificabilità legale non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (nel caso di specie il terreno il terreno in oggetto era inserito, nelle norme di attuazione del P.U.C., in fascia «F per servizi di interesse generale» destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale in cui sono consentiti manufatti di modesto volume non necessariamente in muratura destinati a chiosco bar o per la vendita di quotidiani), per cui anche la presenza di vincoli di inedificabilità non impedisce - comunque - di considerare la vocazione edificatoria dell'area, incidendo semmai solo sul valore venale degli immobili, atteso che, anche i vincoli idrogeologici non sottraggono le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, assumendo invece rilevanza soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.
Si ricorda, a tal proposito, che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità, nemmeno a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass. 25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. 12792/2018; Cass. 2107//2017; Cass., n. 19963/2019).
La Corte, infine, accogliendo il ricorso incidentale presentato dal Comune, ha confermato anche un altro importante principio secondo cui, "in tema di ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa). Pertanto, mentre nella prima ipotesi (omesso versamento) il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi (omessa denuncia) esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.".