La sanzione dovuta per la violazione di infedele dichiarazione assorbe quella relativa al conseguente omesso versamento dell’imposta, in quanto la dichiarazione infedele si concretizza nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta e il mancato pagamento dell’imposta ne costituisce diretta conseguenza. Pertanto, se il contribuente dichiara un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele. Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 35066 del 29 novembre 2022 della Corte di Cassazione.