L’IMU è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Di conseguenza, anche nel caso in cui vi siano accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non sono contra legem (Corte di Cassazione sent. n. 6882/2019), ma le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario ove non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente. Nel caso esaminato dalla CGT di secondo grado della Toscana (sentenza, n. 307/2/2024 del 06.03.2024), in seguito alla risoluzione del contratto di leasing, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, ad essere soggetto al pagamento dell'imposta.