La Corte costituzionale con la Sentenza del 18 aprile 2024, n. 60, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili, né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per la Corte, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di ricchezza.