La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, conformandosi a precedenti orientamenti della stessa magistratura contabile, in virtù del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria derogabile, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali, si è espressa negativamente in merito alla possibilità per un comune di riscuotere il credito IMU, maturato verso una società cooperativa in liquidazione volontaria, mediante acquisizione della proprietà di un immobile dello stesso debitore su cui l'ente aveva iscritto ipoteca (c.d. datio in solutum).