I comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge e nei limiti da essa stabiliti (tesi, in particolare, a garantire invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale ex art. 1, commi 816 e seguenti, Legge n. 106/2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali.