L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”), e le relative pertinenze. Ai fini dell'esenzione sono equiparati i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.