Le Sezioni Unite Civili, con la Sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023, hanno affermato il principio per cui, in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, al pari della potestà impositiva, trae fondamento dai principi costituzionali in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati. L’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può pertanto legittimamente annullare, per vizi sia formali, che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa (autotutela in malam partem).