La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia") si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora accertabili nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.