E' adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo alla TARI che indichi almeno la superficie imponibile dei locali assoggettati a tributo, ossia l'elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur".
L'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) in tema di chiarezza e motivazione degli atti, stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".
Con specifico riferimento ai tributi locali, l'art. 1, comma 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale...".
In linea generale, pertanto, la motivazione dell'avviso di accertamento, come si ricava anche dalla legislazione sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), oltre che dal citato Statuto dei diritti del contribuente, costituisce strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale. La previsione dell'obbligo della motivazione si inserisce, in particolare, nell'ambito di quelle norme dello Statuto del contribuente - oltre all'art. 7 citato che specificamente lo contempla, gli artt. 2, 5, 6 e 10 (espressivi di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nell'ordinamento tributario e costituiscono perciò criteri guida per orientare l'interprete nell'esegesi delle norme tributarie anche anteriormente vigenti: Cass. n. 17576 del 2002, n. 7080 del 2004, n. 9407 del 2005) - le quali assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione del contribuente, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra Fisco e contribuente (Cfr., Cass. Sez. trib., Sent. n. 1905/2007).
Ne deriva che nell'avviso di accertamento, al fine di realizzare in pieno l'anzidetta sua finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata, fermo restando che tale contenuto della motivazione si atteggia, in concreto, diversamente in relazione alle singole norme applicabili nel caso specifico.
Con specifico riferimento alla TARI, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 10639 del 01/04/2022) “la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020)”. La Corte prosegue sostenendo, inoltre, che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. n. 3854 del 2022)”.
In particolare, l'orientamento della Corte è ormai consolidato (fra le altre, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 39678/2021) nel ritenere adeguatamente motivato un atto di accertamento TARI che contenga almeno l'indicazione della superficie imponibile assoggettata al tributo, elemento costitutivo della pretesa tributaria, che pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur".
Dello stesso tenore anche recente pronuncia della giurisprudenza di merito (Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, Sent. 08/02/2023, Sez. I, n. 27) la quale, dopo aver enunciato i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere individuando il "…quadro normativo fondamentale per l'applicazione dei tributi locali in potestà non solo ai comuni ma agli enti locali in genere, è quello composto da alcuni importantissimi commi dell'articolo I della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Si tratta dei commi compresi tra il 161 e il 169 che delineano quello che è stato bollato come mini testo unico dei tributi locali…", richiama espressamente il comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che "…rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma…", precisando che la "…disposizione è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso. Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto…".
L'assenza, quindi, di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, con l'effetto di veder dichiarata nel giudizio la sua nullità.
Sulla scorta di tale considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha statuito che per la TARI "…la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare che risultano essere posseduti, il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d'azienda, altro) con la descrizione puntuale della destinazione d'uso, la superficie imponibile.".