Con la prima bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali, elaborata nelle ultime settimane dalla Commissione di esperti per il Comitato di coordinamento per l’attuazione della delega, presieduta dal Viceministro Leo, è stata prevista l'armonizzazione della disciplina della TARI tributo (Art. 24) con l'eliminazione del riferimento ancora contenuto nella Legge n. 147/2013 ai c.d. rifiuti "assimilati", superato con l'introduzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020.
L'art. 24 della citata bozza di decreto prevede infatti, l'eliminazione di qualsiasi riferimento ai rifiuti assimilati ancora contenuta nell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in particolare, nei commi 645 e 667). Inoltre, il decreto prevede la sostituzione della parola "assimilati" con "urbani" al comma 662.
E' utile ricordare che dal 1° gennaio 2021 è cambiata la definizione di rifiuto urbano ed è stata soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Le novità hanno avuto un immediato riflesso sulla Tari, la cui disciplina, fino ad oggi, non è stata aggiornata dal Legislatore con evidenti discordanze fra uffici e contribuenti in ordine alla interpretazione di norme tra loro confliggenti.
L’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116 del 2020, con cui è stata recepita la nuova direttiva rifiuti contenuta nel pacchetto europeo di misure sull’economia circolare, ha introdotto una nuova definizione di rifiuto urbano, allineandola, seppur non fedelmente, ai parametri europei, al fine di uniformare e facilitare il calcolo e la comparazione delle performance dei vari Stati membri.
Il Legislatore italiano, come spesso accade in questo settore, ha deciso però di andare oltre, accompagnando la nuova definizione con l’eliminazione del meccanismo dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: in buona sostanza, con il D.Lgs.116/2020 è stato esteso lo status giuridico di rifiuto urbano ad un lungo elenco di tipologie di rifiuti generati da attività produttive, commerciali e artigianali, facendo venir meno parallelamente il concetto stesso di rifiuto “assimilabile” o “assimilato”. Per queste tipologie di rifiuti non si parlerà insomma più di rifiuti speciali “assimilati”, bensì di rifiuti urbani senza limiti quantitativi.
Di conseguenza, molti di quelli che prima erano definiti come “rifiuti speciali” o “assimilabili agli urbani” dal 2021 sono considerati come “rifiuti urbani”, quindi, astrattamente assoggettati alla TARI.
Con la nuova classificazione di rifiuto urbano, da tale data il potere di assimilazione dei Comuni è stato - di fatto - abrogato.
I criteri quantitativi previsti nei regolamenti TARI o nelle delibere sull’assimilazione dei Comuni (adottati alla luce di quanto previsto dal previgente art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale) non sono più applicabili, data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale.
Uno dei problemi che gli uffici hanno dovuto affrontare fino ad oggi, atteneva alla corretta applicazione di norme tra loro configgenti, in quanto, se da una parte, il Testo Unico Ambientale aveva eliminato la nozione di rifiuto assimilato, dall’altra, i riferimenti ai rifiuti assimilati che erano previsti nella disciplina TARI (Legge n. 147/2013) erano stati mantenuti.
Il Legislatore, in buona sostanza, non aveva coordinato le modifiche apportate all’art. 283 del D.Lgs. 152/2006, con la disciplina del tributo TARI.
La bozza di decreto legislativo in commento parrebbe risolvere tali problemi interpretativi armonizzando la questione dei rifiuti assimilati ed aggiornando la normativa tributaria, al fine di permettere, da una parte, agli uffici tributi dei Comuni di provvedere alle opportune revisioni anche regolamentari e, dall’altra, a tutti gli operatori del settore di individuare il corretto comportamento scongiurare inevitabili contenziosi.
Con la bozza di decreto legislativo di riforma fiscale, inoltre, è stato previsto - dall’anno 2024 - lo slittamento al 31 luglio (rispetto all'odierno termine del 30 aprile di ogni anno) dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (termine di approvazione del Piano economico finanziario TARI). A tal proposito si ricorda che dal 2022, l'approvazione delle tariffe della TARI è stata separata da quella del bilancio di previsione stabilendo che l'approvazione delle tariffe TARI (TARI tributo e tariffa corrispettiva), e dei relativi regolamenti, avviene ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, atto presupposto alla determinazione delle tariffe del tributo.