La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 27261 del 25/09/2023, nel respingere tutte le eccezioni mosse dalla ricorrente, legittima l'emissione di più accertamenti IMU (integrativi della maggiore imposta accertata), purchè notificati entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, Legge n. 296/06.
Nel giudizio tributario oggetto dell'approfondimento, la società ricorrente lamenta tre motivi di violazione di norme di diritto: in primo luogo, contesta la violazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente disatteso l’«eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati a Dicembre 2015 in quanto integrativi degli accertamenti notificati alla medesima società a Luglio 2015 ed emessi sulla base di fatti ed elementi già noti all’ufficio», sostenendo che l’art. 1 citato «non contiene alcuna previsione da cui si possa desumere una deroga al principio generale della unicità e globalità degli avvisi di accertamento»; in secondo luogo, contesta la violazione dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000 per aver ritenuto infondata l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, senza che in essi fossero indicati «in maniera puntuale gli elementi e/o i documenti la cui sopravvenienza …(aveva)… giustificato l’emissione degli accertamenti di Dicembre 2015, integrativi della pretesa fiscale originariamente avanzata dallo stesso Comune a Luglio 2015»; con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 817 C.C. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «che un’area edificabile non accatastata autonomamente ma di pertinenza di un edificio accatastato e dotato di rendita autonoma possa essere assoggettato ad imposta in maniera autonoma ai fini ICI/IMU».
La Corte ha respinto tutte le eccezioni mosse dalla ricorrente, confermando la legittimità della sentenza della CTR impugnata e confermando l'operato del Comune.
In particolare, degna di nota per la novità della materia trattata in ambito tributi locali, la prima delle eccezioni di diritto risolte dai Giudici di legittimità.
Si anticipa che, in materia di imposte sui redditi e IVA (d.P.R. n. 600/73 e d.P.R. n. 633/72), l’Ufficio delle Entrate, entro gli stessi termini previsti per l’esercizio ordinario dell’attività di controllo, può notificare ulteriori avvisi, integrativi o modificativi dei precedenti, ove sussistano i presupposti fissati dalla legge (il presupposto per l’esercizio del potere di integrazione e modificazione è dato dalla “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”). La reiterazione dell'attività di accertamento è possibile nell’ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione dell’imponibile. La norma esige tanto la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso, quanto l’acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo. Naturalmente se l’Ufficio ha notificato un accertamento ordinario, in quanto in presenza di accertamenti parziali ex art. 41-bis, del DPR n.600/73, ciò non è necessario. Il nuovo avviso deve indicare, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio.
In materia di tributi locali, invece, il legislatore non ha, regolato la cd. sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come previsto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. In assenza di una norma specifica che lo preveda, la Corte di Cassazione (n. 3755/2019 emessa in materia di imposta di registro) ha ritenuto che non può “ritenersi precluso all’amministrazione finanziaria di emettere, in relazione al medesimo atto oggetto di accertamento, due successivi avvisi, fondati su presupposti diversi, purché entro il termine di decadenza stabilito dalla legge. Né tale preclusione può ritenersi ricavabile da un supposto, e non codificato, principio della natura “unitaria” dell’azione accertativa, che, comunque, non varrebbe ad escludere la possibilità dell’Ufficio di recuperare con due atti distinti le imposte dovute in base alle diverse violazioni accertate.”.
Nel caso in esame, la Corte ha ammesso l'ulteriore notificazione di atti di accertamento IMU, integrativi della maggiore imposta accertata, purchè siano notificati dall'Ufficio entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06 ("..Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.), non ritenendo applicabili alla fattispecie IMU le disposizioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e dal D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 43, comma 3, poc'anzi ricordate (che consentono di superare il principio dell'unicità e globalità dell'accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l'Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso).
La Corte, quindi, conclude che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell’Ente locale nei termini di cui all'art.1, comma 161, l. 296/06 senza alcuna preclusione all’utilizzo del c.d. “avviso integrativo” della pretesa fiscale originariamente avanzata.